Quarantena: sentenza sfavorevole Consulta

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Su ricorso della procura di Reggio Calabria

La corte costituzionale era stata interpellata dal giudice, perché un cittadino era incorso nelle sanzioni per essere uscito di casa durante il periodo di quarantena, che prevede di non abbandonare l’abitazione. Di seguito il testo integrale:

Le restrizioni alla libertà personale sono molto simili a quelle degli arresti domiciliari, ai sensi dell’Art.13 della costituzione. Il ricorrente, pur non essendo sottoposto a restrizioni di libertà per motivi penali, lamentava di aver ricevuto un trattamento in tutto e per tutto simile agli arresti.

Citazione art 13:


“La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

E` punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.”

La libertà personale è inviolabile e tutte le eccezioni, motivate dall’autorità giudiziaria, devono rispettare la legge. Il Giudice ha considerato non manifestamente infondato il ricorso alla corte costituzionale per il contrasto della legge con l’articolo sopracitato.

Nel procedimento davanti alla Consulta, oltre alla parte ricorrente, ha preso parte il Presidente del Consiglio, assistito dall’avvocatura dello Stato. La linea del Legale di stato è quella che la norma che regola le restrizioni sanitarie non è riconducibile all’art 13, ma al 16, che regola la libertà di circolazione, invece della libertà personale.

Citazione art 16:

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.

Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.”

La libertà di Circolazione per la Carta può essere limitata per ragioni di sanità o sicurezza e non per ragioni politiche. La circolazione oltre i confini italiani deve rispettare la legge.

La Consulta ha dato ragione all’avvocatura dello stato, poiché il motivo delle restrizioni è sanitario e con la quarantena si evita che il soggetto possa infettare altre persone. Il ricorso, pertanto non è stato accolto.

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