Sentenza del Tribunale del Lavoro di Torino

Date:

Reintegrato lavoratore senza vaccino

Un dipendente part time dell’ASL TO3 con mansione di impiegato amministrativo nel reparto anagrafe zootecnica, ha presentato ricorso contro la sospensione disposta dal datore di lavoro in data 12/03/2022, due mesi dopo l’emissione del provvedimento. La sentenza in allegato lo reintegra, ripristina il diritto ad ottenere le somme cui ha diritto, senza che sia obbligato alle dosi.

I principali punti del ricorso erano i seguenti:

  • le mansioni amministrative non necessitano di rapporto con colleghi, oppure utenti esterni,
  • tra il 2020 ed il 2021 aveva operato in modalità agile, su autorizzazione dell’ASL stessa, pertanto entrambe le parti erano a conoscenza che la modalità agile era attuabile,
  • Il lavoratore ha chiesto, sia con diffida del 15/02/2022, sia con ulteriore istanza del 10/03/2022, di adottare la modalità agile, senza ottenere alcun riscontro,
  • l’azienda non lo ha adibito a mansioni differenti con modalità di lavoro in presenza.

La ASL interveniva in giudizio chiedendo che fosse rigettato il ricorso.

Il ricorrente sosteneva l’inapplicabilità dell’obbligo vaccinale previsto nel DL44/2021, in quanto lavoratore agile e che l’azienda aveva il dovere di consentire ai lavoratori non vaccinati il lavoro in remoto, oppure di riassegnarli a compiti dove non è previsto il contatto interpersonale.

La ASL indicava che:

  • l’art4 ter del DL 44/21 prevedeva l’obbligo, per tutto il personale che opera nelle strutture ex art 8 Ter Decreto Legislativo 502/92 (Ospedali, Ambulatori, Case di riposo),
  • l’obbligo era vigente nell’azienda, intesa come soggetto giuridico e non soltanto nei luoghi fisici dove sono erogate le prestazioni tipiche di Ospedali, Ambulatori, Case di Riposo, interpretando in modo estensivo l’art 8 del D. Lgs 502/92,
  • era stato rilevato che il lavoratore poteva entrare in contatto con soggetti fragili e che il datore di lavoro stesso, potesse spostarlo a mansioni di cui all’art 8 del D. Lgs 502/92,
  • deduceva che il lavoratore, avendo un’età superiore a 50 anni era comunque obbligato al trattamento,
  • la possibilità di lavorare in modalità agile, addotta dal ricorrente, era contestabile. In più la stessa ASL aveva previsto un’apposita commissione per individuare i compiti da assegnare ai soggetti senza vaccino. Questa commissione non aveva trovato alcun compito alternativo per questi dipendenti.

Tentata la conciliazione – mai avvenuta – la ASL aveva prorogato la sospensione ad inizio giugno, fino al 31/12/2022.

Il Giudice ha aperto, a questo punto, il dibattimento. Il primo punto affrontato è stato quello dell’art 8 D.Lgs 502/92, che inquadra le strutture socio-sanitarie in tre gruppi (cit.):

  1. strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti;
  2. strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio;
  3. strutture sanitarie e sociosanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno.

La corte ha stabilito che il legislatore ha previsto l’obbligo soltanto per le strutture socio-sanitarie, al fine di mettere in sicurezza questi luoghi, i pazienti e gli operatori, facendo avvicinare ai fragili i soli soggetti vaccinati. La sospensione, pertanto non può essere disposta in maniera punitiva.

Nel caso specifico conta non tanto la qualifica, ma le mansioni del ricorrente, che sono diverse da quelle degli operatori sanitari ex art 8 ter D. Lgs 502/92.

Il dipendente aveva contatti soltanto con i colleghi dell’anagrafe zootecnica, con i veterinari ed occasionalmente, con gli utenti (allevatori del settore zootecnico): i contatti con gli operatori di strutture sanitarie oppure di altri soggetti operanti con soggetti a rischio, sono completamente da escludere. Anche la possibilità che l’impiegato potesse essere trasferito in una struttura sanitaria è stata esclusa, dato che non si è mai concretizzata, né per lui, né per altri colleghi.

La Corte ha pertanto reintegrato nelle sue mansioni il ricorrente.

Anche l’istanza della difesa, di sottoporre il dipendente all’obbligo vaccinale perché maggiore di 50 anni, non è stata accolta.

L’obbligo era valido soltanto per i sanitari, con la finalità di garantire la sicurezza delle strutture socio sanitarie.

Per gli altri lavoratori over-50 era previsto il green pass rafforzato per accedere al luogo di lavoro. L’infrazione prevedeva un’assenza ingiustificata, mantenendo però il posto di lavoro.

Dal 30 aprile 2022, l’accesso sarebbe stato possibile con il green pass base, con possibilità di effettuare il tampone antigenico.

La Corte non ha identificato il ricorrente tra i destinatari dell’obbligo vaccinale per prestare la sua opera lavorativa. Egli era soltanto assoggettato alle norme che regolano l’accesso al lavoro in presenza.

Insieme al reintegro la ASL è stata condannata a liquidare tutte le somme maturate e non percepite nel periodo di ingiusta sospensione.

L’articolo della Verità pubblicato il 24/07/2022 che tratta della vicenda

Ricorrere alla giustizia, come vediamo in sempre più casi (Padova, Brescia, Firenze), paga.

Guai ad arrendersi!

Fonte:

www.avvocatotorino.info

La città di Torino, dove è avvenuta la vicenda

Condividi il post:

Iscriviti

spot_img

Popolari

Altri contenuti simili
Related

Le analisi di Veleno: Perché l’Ucraina Perderà la Guerra e la NATO dimostrerà la Sua Inutilità

Introduzione La guerra in Ucraina e il coinvolgimento della NATO...

L’FSB RUSSO HA SVENTATO I PIANI UCRAINI DI SABOTARE UNA PORTAEREI E UCCIDERE ALTI UFFICIALI MILITARI (VIDEO)

Immagine illustrativa/Servizio di sicurezza federale russo/TASS. Il Servizio di sicurezza...