Sentenza tribunale di Napoli

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Obbligo vaccinale rinviato alla Consulta

Un militare dell’Aeronautica Militare, per più volte non si era presentato alle vaccinazioni richieste prima di una missione all’estero.

In tal modo, è risultato non impiegabile ed è stato accusato di disobbedienza continuata.

Di seguito potete scaricare il testo integrale

Il Pubblico Ministero ha insistito per rinviare alla consulta l’art.206-Bis del Codice Militare, cit:

«La Sanita’ militare puo’ dichiarare indispensabile la somministrazione, secondo appositi protocolli, di specifiche profilassi vaccinali al personale militare, per poterlo impiegare in particolari e individuate condizioni operative o di servizio, al fine di garantire la salute dei singoli e della collettivita’.

Con decreto del Ministro della difesa adottato di concerto con il Ministro della salute sono approvati i protocolli sanitari di cui al comma 1, che recano altresi’ l’indicazione analitica degli adempimenti riferiti alle modalita’ di somministrazione dei vaccini, quali quelli di comporre il quadro anamnestico del paziente, prima di iniziare le profilassi vaccinali e di registrare su apposita documentazione, anche elettronica, riferita a ciascun militare, tutte le profilassi vaccinali adottate nei suoi confronti.

Se il militare da sottoporre a profilassi vaccinale rappresenta documentati motivi sanitari per non sottoporsi alla profilassi stessa, la valutazione di merito è rimessa alla commissione medica ospedaliera competente per territorio».

Qualora la Consulta dichiarasse incostituzionale la regola, l’ordine di sottoporsi a vaccinazione sarebbe infondato, in quanto privo della norma che lo giustifica.

Il regolamento militare entra in contrasto con l’art.32 della Costituzione:

«nessuno puo’ essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non puo’ in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana».

La costituzione stabilisce che è la legge a stabilire un eventuale obbligo e non il codice militare, che è emesso da un’autorità di tipo amministrativo.

Il contrasto non è escluso dall’obbligo vaccinale del DL 44/21, perché il Decreto ha natura emergenziale e vale dal 15 dicembre 2021 al 15 giugno 2022, a differenza dell’art 206-bis del Codice Militare, che è sempre valido dalla data di attuazione (2016).

Nella sostanza, il DL44 non prevede sanzioni per i militari che non si sottopongono al siero, ma la sospensione dall’attività lavorativa e dalla retribuzione, senza provvedimenti disciplinari; mentre l’art 206-bis ha natura disciplinare e penale.

Nel caso del codice militare, il soldato è sottoposto per ordine, alla vaccinazione, cui può sottrarsi soltanto per provate ragioni di salute e l’inosservanza è un’infrazione di tipo penale.

La finalità dell’art.206-bis non è la tutela della sanità pubblica, ma il garantire all’esercito una pronta sollecita ed efficace operatività di chi è in servizio.

Questo è il punto d’incostituzionalità dell’art.206-bis.

Vista la natura cogente del trattamento, fa specie che prima della dose vada firmato un consenso informato.

Questo documento è motivato dagli articoli 2, 13, 32 della Costituzione, che mediano tra il diritto ad autodeterminarsi dell’individuo ed il diritto alla salute: egli ha diritto ad essere curato, ma ha anche il diritto ad essere informato su effetti avversi e su cure alternative, informazioni che gli garantiscono la libera scelta di sottoporsi o meno al trattamento.

Il fatto che l’articolo 206-bis indichi le ragioni degli obblighi vaccinali come ragioni d’operatività in servizio, è contrario alla formulazione letterale dell’art.32 della Costituzione, che sancisce la riserva di legge: solo la legge, o un atto di pari forza, possono regolare l’obbligo e non esistono trattamenti che fanno eccezione all’art.32, che stabilisce anche il “rispetto per la persona umana”, neanche le vaccinazioni diverse da quella per il covid-19.

In conclusione: la Corte ha rinviato alla Consulta (che si pronuncerà in gennaio) l’articolo 206-bis del Codice Militare.

Come per tutti gli altri articoli pubblicati in precedenza, il consiglio è di ricorrere per non rinunciare ai propri diritti.

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