Sentenza choc del tribunale di Firenze

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Psicologa riammessa alla pratica

Il Tribunale di Firenze ha accolto il ricorso proposto da una psicologa contro il suo Ordine professionale, e la professionista ha vinto la causa. Era stata sospesa in data 19/10/2021 per non aver assolto all’obbligo vaccinale.

La sospensione limita diritti primari della ricorrente, diritto al lavoro ed al sostentamento..”. Anche il TAR Toscano, in un procedimento separato, ha accolto le istanze della parte in causa. La corte ha provveduto “inaudita altera parte” (senza contraddittorio ndr), poiché un allungamento eccessivo del processo avrebbe proseguito la sospensione aggravando i danni alla psicologa. Il DL 44/21, per “impedire la malattia ed assicurare condizioni di sicurezza in ambito sanitario” limita l’art.4 della Costituzione “La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”. Per arginare il contagio, ammesso di esserci riusciti, abbiamo compresso il diritto individuale al lavoro, che spetta per nascita ai cittadini italiani. La questione dell’articolo 4 è sottolineata anche da Borgonuovo nel suo articolo sul quotidiano La Verità di oggi, specificando che la professionista è stata riammessa al lavoro sia in remoto, sia in presenza.

La Verità del 13/07/2022
L’articolo di Francesco Borgonuovo.

Nel merito della sentenza si ammette che nella realtà dei fatti questo scopo non è stato raggiunto. Ciò è provato anche da tutta la documentazione a supporto (fonti Euromomo Eudravigilance, ma anche report della stessa AIFA di gennaio e di maggio 2022) che mostra come il fenomeno ottenuto sia esattamente opposto a quello cercato dal legislatore. Infatti oltre al dilagare dei contagi il vaccino ha favorito la proliferazione di varianti virali e testuale dalla sentenza “il prevalere numerico delle infezioni e dei decessi proprio tra i soggetti vaccinati con tre dosi” .

Il provvedimento del tribunale si concentra poi sull’articolo 32, che sancisce la libera scelta del paziente riguardo le cure, ed in particolare il secondo comma che stabilisce che le terapie obbligatorie possano essere disposte solo con una legge “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. I requisiti di efficacia del vaccino (prevenire diffusione e contagio) mancano, pertanto non c’è un “interesse delle collettività”. La Costituzione difende l’individuo ed i suoi diritti al centro rispetto ad interessi collettivi (veri o supposti, come in questo caso) per ragioni storiche. Nel secondo dopoguerra l’Italia usciva dal nazi-fascismo e si volevano evitare leggi coercitive in ragione di interessi pubblici e tantomeno evitare sperimentazioni mediche senza il consenso informato del paziente.

Riguardo il consenso informato la Corte ha indicato che:

  • non è possibile se i componenti (come nel caso dei sieri sperimentali) sono coperti da segreto militare,
  • non è presente essendo ignoti gli effetti a medio-lungo termine e che nel breve si sono verificati molti decessi ed effetti avversi gravi. Qui il dispositivo della sentenza sottolinea anche che il siero può modificare il DNA del ricevente.

L’articolo 32 e tutte le convenzioni internazionali in merito cui l’Italia ha aderito vietano l’imposizione di cure senza consenso perché lede la dignità della persona.

In conclusione la corte sospende il provvedimento di sospensione in assenza del consenso informato da parte della psicologa, riammettendola al lavoro(sia in remoto che in presenza):

  • perché l’obbligo vaccinale imposto per lavoro viola gli art 4, 32, 36 della Costituzione, che mette la persona al centro difendendola dallo Stato e da interessi collettivi,
  • perché il nostro ordinamento e le convenzioni internazionali vietano le sperimentazioni, e perchè la risoluzione UE 2361/21 vieta discriminazioni in base allo status vaccinale. In più il regolamento europeo 953/2021 vieta le discriminazioni sul lavoro, che la corte riconosce in questo caso,
  • perché c’è una situazione di “fumus boni iuris”, cioè un caso in cui la parte danneggiata in futuro potrebbe vincere la causa per difendere i suoi diritti. Pertanto non può essere imposta una cura sperimentale a cui si oppone, e non può esserle negato il sostentamento.
  • perché nonostante il 90% di popolazione vaccinata i casi dilagano e l’Ordine degli psicologi non può negare che la finalità del legislatore non sia stata raggiunta, e che i vaccinati possono trasmettere la malattia esattamente come i non vaccinati,
  • perché la decisione 716/17 del 2019 della Commissione UE indica che i giudici nazionali sono competenti nel disapplicare le normative nazionali non conformi al diritto dell’Unione confermato anche dalla sentenza della Consulta 95/2017 e da alcuni pronunciamenti della Cassazione,
  • perché negli ultimi mesi sono stati accettati diversi ricorsi di controversie su obblighi vaccinali e regole COVID (vedi sentenze del tribunale di Brescia e di Padova).

Questa sentenza dimostra che affidarsi ai legali paga (qui il link della chat Legal Veleno), solo affidandosi ai professionisti potrete difendere i vostri diritti.

Fonti:
La Verità, 13/07/2022

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