CORTE DI CASSAZIONE

Date:

PEDOPORNOGRAFIA DOMESTICA

alle SS.UU. la questione della (ir)rilevanza penale del c.d. sexting primario

Con questo articolo si vuole sottolineare come l’approccio al problema della pedopornografia sia essenziale affinché non venga svilito della sua assoluta inaccettabilità.

In questo breve articolo è infatti evidente come, spostando l’attenzione dall’atto del pedofilo sulla consensualità della vittima, si punti a svilire il reato che resta ABUSO DI MINORE.

L’obiettivo è capire quali leggi proteggono i minorenni, da chi sono “protetti” i bambini.

Ciò che conta è capire se l’obiettivo è fermare la divulgazione di materiale pedopornografico o l’adulto che, manipolando e plagiando un minore, lo porta ad avere rapporti sessuali che poi diventano materiale pedopornografico.

Vi consigliamo di leggere attentamente quanto accaduto e ricordiamo che i documenti sono ufficiali e reperibili on line.

13 luglio 2021 – quotidiano giuridico –

La questione giuridica in essere nasce dall’interpretazione che i diversi organi di giustizia danno al reato in oggetto.

Inizialmente la Corte d’appello aveva confermato per l’imputato la condanna inflitta in primo grado dal GUP del tribunale per il reato di pornografia minorile. L’accusato era così stato dichiarato colpevole di aver utilizzato una minorenne, con la quale aveva instaurato una relazione intima, per produrre materiale pornografico composto da immagini della minore durante il compimento di atti sessuali, da diffondere e divulgare in rete, rendendolo accessibile sul social network Facebook.

La Corte di Cassazione penale, Sez. III, si è pronunciata sul ricorso proposto contro tale sentenza con l’ordinanza del  1° luglio 2021, n. 25334.

Il ricorso implementato dalla difesa si basava sull’errata interpretazione che la Corte d’Appello aveva dato a quanto affermato con la sentenza dalle Sezioni Unite n.51815 del 31 maggio 2018. Secondo tale sentenza «ai fini dell’integrazione del reato di cui all’art. 600-ter comma 1 n. 1 c.p., con riferimento alla condotta di produzione del materiale pedopornograficonon è più necessario, viste le nuove formulazioni della disposizione introdotte a partire dalla legge 6 febbraio 2006 n. 38, l’accertamento del pericolo di diffusione del suddetto materiale».

Ciò significa che L’utilizzo privato o meno del materiale prodotto diventa una discriminante al momento di individuare l’area penale di rilevanza.

Così facendo si è nuovamente posta in discussione la questione giuridica circa l’esclusione dell’art. 600-ter c.p., comma 1, n.1 nel caso in cui il materiale pedopornografico sia prodotto ad uso esclusivamente privato delle persone coinvolte, con il consenso del minore, che abbia compiuto i quattordici anni, nel contesto di una relazione affettiva con persona minorenne che abbia la capacità di prestare un valido consenso agli atti sessuali, ovvero con persona maggiorenne.

Articolo pubblicato da ChildResQue il 13 luglio 2021:

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. Pedopornografia domestica: alle SS.UU. la questione della (ir)rilevanza penale del c.d. sexting primario

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