Sentenza della Corte Suprema di New York

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I dipendenti del Department of Sanitation sono stati reintegrati

Il 20 ottobre 2021 David Chokshi, Commissario alla Sanità per lo stato di New York (DOHMH-Department of Health and Mental Hygiene) ha emesso un’ordinanza che obbligava tutti i dipendenti della città a esibire prova della vaccinazione Covid-19 entro il 29 gennaio 2021.

Il 13 dicembre 2021 il Commissario ha esteso l’obbligo anche ai dipendenti delle imprese private.

Nel febbraio 2022 i dipendenti del Department of Sanitation (DSNY la nettezza urbana della metropoli sulla costa est) che non avevano ancora fornito la prova di vaccinazione sono stati licenziati.

Il 24 marzo 2022 Adams, Sindaco della Grande Mela, ha emanato l’ordine esecutivo n. 62 (EO 62), che esentava dall’obbligo di siero atleti e artisti.

A giugno il DSNY ha comunicato ai lavoratori che se si fossero sottoposti al siero, sarebbero stati riassunti.

In seguito i dipendenti licenziati del DSNY hanno presentato ricorso alla Corte Suprema:

  • lamentando la discrezionalità dell’EO 62;
  • certificando di essersi infettati e successivamente guariti dal COVID.

La città di New York, parte in causa, ha cercato di difendersi adducendo che il ricorso era stato presentato in ritardo in quanto, secondo la normativa del lavoro (art. 78 CLPR-Centre for Law and Policy Research), a New York il termine di presentazione è di 4 mesi.

Dato che il licenziamento era avvenuto a febbraio, il termine sarebbe stato a giugno. Tuttavia l’EO 62 e le comunicazioni di giugno ai singoli dipendenti cambiano il quadro giuridico, posticipando i termini di prescrizione ad ottobre.

Secondo la stessa norma si può presentare ricorso contro un’agenzia pubblica solo per questioni riguardanti il suo statuto e solo nelle situazioni seguenti:

  1. se l’ente ha infranto la legge;
  2. se un organo giudiziario ha proceduto o sta procedendo contro l’agenzia stessa;
  3. se la decisione dell’agenzia è arbitraria;
  4. se una sentenza basata su prove sostanziali ne contrasta l’operato;
  5. quando l’autorità giudiziaria contesta l’operato dell’agenzia.

Questa fattispecie rientra nel punto 3 perché l’EO 62 del Sindaco Adams ha introdotto una discriminazione tra i dipendenti dello spettacolo e tutti gli altri lavoratori. Dall’agosto 2021 la città di New York ha varato delle norme che permettono di lavorare anche presentando un test negativo al Covid. La Corte ha inoltre sottolineato che nella seconda metà del 2021 i dati relativi all’infezione COVID si erano ridotti, pertanto lo zelo legato ai mandati vaccinali era eccessivo e ingiustificato.

La Corte ha poi verificato i poteri del Commissario DOHMH. Il Commissario è autorizzato a proporre decisioni di emergenza, ma queste restano in vigore fino all’incontro successivo del Board of Health (Consiglio di Sanità). Il punto è capire se Chokshi si sia appropriato del potere legislativo:

  • operando oltre la propria autorità;
  • legiferando negli spazi rimasti vuoti delle norme vigenti oppure su una tabula rasa;
  • agendo in una zona del diritto in cui il legislatore non è riuscito a mettere dei paletti a causa di un acceso dibattito pubblico e delle forti pressioni da parte dei diversi portatori di interessi.

Secondo la Corte Suprema il DOHMH ha agito fuori dalle sue competenze.

La legge, per esempio, non ha stabilito un obbligo per il vaccino antinfluenzale. Emettendo l’ordinanza del 20 ottobre il Commissario è andato oltre le restrizioni previste dalla legge. La sanzione poi, è sproporzionata. In altri casi (come ad esempio nella vaccinazione contro il morbillo) non si è ravvisata una discriminazione, e invece del licenziamento è stata elevata una sanzione per ogni giorno di inadempienza.

In più il Commissario ha deciso una condizione supplementare per i dipendenti rispetto a quelle stabilite al momento dell’assunzione. Secondo le leggi vigenti valgono le condizioni di assunzione alla data dell’assunzione stessa e non se ne possono aggiungere altre successivamente. Per tutte queste ragioni il Commissario è uscito dall’ambito della propria autorità.

Riguardo la questione della condizione supplementare, i ricorrenti fanno notare che a differenza delle professioni sanitarie, in cui gli operatori sono tenuti per legge a vaccinarsi anche contro l’influenza, questo non è stato mai previsto per la loro mansione. I dipendenti lavorano principalmente all’esterno e senza interazioni con il pubblico, senza rischi legati all’infezione. In più la decisione del Commissario forzava la contrattazione tra i sindacati e il datore di lavoro sulle esenzioni sul vaccino Covid.

La Costituzione dello stato di New York stabilisce che “a nessuno può essere negata l’uguale tutela delle leggi di questo Stato o di qualsiasi altro Stato” e “nessuna persona può essere privata della vita, della libertà o della proprietà senza un giusto processo di legge”. La finalità è quella di evitare una disparità di trattamento con altri Stati dell’Unione, un po’ come per l’art. 3 della nostra Costituzione.

Eventuali distinzioni, secondo i precedenti giurisprudenziali, devono essere fondate su motivi ragionevoli e razionali. Vista la “capricciosa” disparità e discrezionalità nel trattamento, si è ritenuto che le condizioni costituzionali non siano state rispettate.

In conclusione la Corte fa notare che il siero anti-Covid non impedisce di contrarre e trasmettere il Covid; che i lavoratori che durante la pandemia avevano comunque portato avanti le loro mansioni (nel caso dei sanitari rischiando anche la vita e la salute) non vanno penalizzati con dei cambiamenti arbitrari e restrittivi delle condizioni di lavoro.

Pertanto la Corte ha:

  • accolto il ricorso;
  • dichiarato che l’atto del DOHMH del 20 ottobre 2022 ha violato la separazione dei poteri ai sensi dell’art. 3 della Costituzione di New York (sconfinamento dell’autorità nel potere legislativo);
  • dichiarato che che l’atto del DOHMH del 20/10/2022 ha violato i diritti di uguale protezione, artt. 1 e 7 della Costituzione di New York;
  • dichiarato che l’atto del Commissario viola i diritti sostanziali e le libertà dei ricorrenti,
  • definito l’ordine del Commissario come “arbitrario e capriccioso”;
  • stabilito il reintegro dei ricorrenti che non hanno violato il contratto, e il riconoscimento degli stipendi arretrati non percepiti durante il periodo di sospensione.
La toppa di riconoscimento della DSNY

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