Sentenza del tribunale di Frosinone

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Lesi a un cittadino vari diritti e la libertà di circolazione durante il COVID

L’11/04/2020 la Polizia Stradale di Frosinone emetteva un verbale di contestazione per violazione del divieto di circolazione imposto dal DPCM 8 marzo 2020 (anti-covid). Il ricorso al giudice di Pace veniva accolto. La prefettura di Frosinone ha impugnato l’atto presso il tribunale ordinario perché:

  • la sentenza del giudice di Pace era contro la prefettura, soggetto giuridico che non ha capacità di entrare in una disputa riguardo i verbali della Polizia di Stato;
  • la prefettura non aveva interesse ad agire poiché il verbale è un atto interno al procedimento contro il cittadino, privo di autonoma lesività;
  • la contestazione si basava su un DPCM ritenuto all’epoca legittimo sia dal punto di vista costituzionale (per l’emergenza pandemica) sia dal punto di vista delle fonti del diritto, in base al DL 6 e 19 del 2020 ed in forza del Decreto Legislativo 1/2018;
  • non era nelle competenze del Giudice di Pace disapplicare l’atto.

La corte Frusinate inizia richiamando il principio di corrispondenza tra richiesto e pronunciato (art 112 c.p.c). Questo principio prevede che un giudice in un appello successivo al primo non debba concedere alla parte più di quanto richiesto al momento in cui si interpella il tribunale. Nel motivare la sentenza può seguire un ragionamento logico differente. La pronuncia in ogni caso deve basarsi su fatti provati ed allegati. In questo caso tra il primo ed il secondo grado di giudizio la corte si riserva di poter confermare la sentenza del giudice di Pace, seppur motivando con ragioni in tutto o in parte diverse dalla sentenza appellata. Fatta questa premessa entra nel merito della richiesta.

Il DL 19 del 25/03/2020 indica che in caso di mancato rispetto delle misure di contenimento:

  • è prevista una sanzione da 400€ a 3000€” (comma 1)
  • il Prefetto eleva le sanzioni” (comma 3)
  • avvalendosi di Forze di Polizia…o delle Forze Armate” (comma 9)

Il verbale è immediatamente impugnabile “salvo espressa previsione contraria” come le sanzioni amministrative (ex art 22 e 23 della legge 689/1981). L’esclusione di questa possibilità va contro gli art 3 e 24 della Costituzione perché intacca l’omogeneità del sistema sanzionatorio.

Art 3: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.

Art 24: “Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari”.

Le disposizioni del DPCM 09.03.2020 agiscono su “Libertà fondamentali garantite” dalla Costituzione e non revisionabili neppure con la procedura stabilita dall’art 138 Cost. che regola le modifiche alla stessa carta fondamentale.

La giustificazione del DPCM è che la situazione di emergenza sarebbe servita a tutelare il diritto alla salute dell’individuo, ex art.32 della Costituzione. I provvedimenti che attuano queste restrizioni di diritti costituzionali, tuttavia, sono DPCM, cioè atti aventi forza di legge, che non possono andare contro la Costituzione per i principi che regolano le fonti del diritto (Costituzione, poi leggi ed atti aventi forza di legge, poi regolamenti). Il DPCM è stato emesso in base alla delibera del Consiglio dei ministri del 31/01/2020 che imponeva lo stato di emergenza (che è un atto avente forza di legge ex art 3 della legge 201/94).

Non ci sono dubbi per il giudice di Frosinone che il Governo detenga poteri in merito di Protezione Civile, tuttavia il codice della Protezione Civile (atto avente forza di legge che regola la gestione delle emergenze) recita:

“emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d’intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo”

Pur non sottovalutando la pericolosità della Pandemia questo è un evento esterno alle prescrizioni della legge ed anche la Costituzione non assegna al Governo poteri di emergenza, salvo che venga deliberato dalla Camera lo Stato di Guerra (ex art 78).

Art 78: Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.

La delibera del CdM del 31/01/2020 è emessa in contrasto con l’articolo 78 della Costituzione ed appare al giudice illegittima, così come tutti i provvedimenti successivi adottati in forza di quest’atto. Lo stesso DL 6/2020 assegnava al Presidente del Consiglio ampi poteri e una delega in bianco:

Art 2 DL 6/2020 : “ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica”.

Questo punto va in conflitto con l’art. 78 della Costituzione e comprime altri diritti sanciti dalla carta fondamentale:

  • libertà di movimento e di associazione (art16-17)
  • alla professione della fede religiosa (art 19)
  • a ricevere istruzione (art 34)
  • alla libertà di impresa (art.41)
  • all’inviolabilità del domicilio (art 14) nel caso del cittadino parte in causa.

Il tutto veniva ottenuto con l’istituto giuridico del DPCM che in questo caso, secondo la Corte:

  • non fissa un effettivo termine di efficacia
  • non elenca in modo anche soltanto esemplificativo ciò che il Presidente del Consiglio può fare per contrastare la pandemia
  • non disciplina i poteri speciali.

Per questi motivi il Giudice ha appoggiato il parere del Giudice di Pace, intervenuto in prima istanza. Trattandosi di un atto amministrativo e non di un atto avente forza di legge il Giudice ne dispone la disapplicazione, confermando la sentenza impugnata dalla Prefettura e rigettandone l’appello.

Per la prima volta tra tutti i casi affrontati abbiamo una contestazione diretta alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020. Questo era l’atto che fissava lo Stato di Emergenza, su cui poggiano tutti quelli successivi. Dichiarare che questo atto è contrario all’art 78 della Costituzione ha un significato giuridico molto preciso, che può far cadere tutto l’impianto su cui si regge il contrasto alla pandemia. Una strategia da tenere presente per eventuali processi futuri, pur tenendo presente che siamo in “civil law” e che il precedente giudiziale non è vincolante (a differenza del “common law” anglosassone). Come per gli altri casi è consigliata la consulenza degli avvocati, gli unici professionisti che possono rendere esecutivi i diritti.

Articolo della Verità del 16/10/2022 (parte1)
Articolo della Verità del 16/01/2022 (parte2)

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