Dal caso di Torino ai trattenimenti dei migranti: il vero nodo non è attaccare i magistrati, ma chiedersi fino a che punto decisioni giudiziarie ripetute possano neutralizzare politiche votate dal Parlamento e attuate dal Governo
C’è una domanda che ormai non può più essere liquidata con la solita formula dell’«indipendenza della magistratura».
Chi governa davvero la politica migratoria italiana?
Il Parlamento che approva le leggi? Il Governo che riceve un mandato elettorale e tenta di applicarle? Le forze dell’ordine che eseguono arresti, accompagnamenti ed espulsioni? Oppure l’ultima parola appartiene, di fatto, a una successione di provvedimenti giudiziari capaci di sospendere, annullare o reinterpretare quelle decisioni?
È questo il punto politico.
Non serve sostenere che «tutti i magistrati» appartengano a un unico fronte ideologico: sarebbe una generalizzazione indimostrabile. Il problema è più serio proprio perché può essere osservato attraverso sentenze, ordinanze, mancate convalide e conflitti interpretativi.
Quando una decisione giudiziaria produce conseguenze politiche, è perfettamente legittimo discuterla. E quando numerose decisioni incidono ripetutamente sulla stessa politica pubblica, è altrettanto legittimo domandarsi se sia in corso uno scontro tra poteri dello Stato.
TORINO: DUE NOTTI E POI FUORI
Il caso esploso a Torino è emblematico proprio perché mette brutalmente a confronto il linguaggio tecnico del diritto con la percezione della sicurezza da parte dei cittadini.
Secondo le ricostruzioni giornalistiche, un uomo bengalese di 42 anni, impiegato in un minimarket, è stato accusato di aver aggredito una donna e successivamente di aver abusato di una ragazza di tredici anni.
L’episodio sarebbe stato documentato anche dalle telecamere di videosorveglianza.
La Procura aveva chiesto la custodia cautelare in carcere. Il giudice per le indagini preliminari Anna Mascolo ha riconosciuto, secondo quanto riportato dalla stampa, la presenza di gravi indizi di colpevolezza, ma non ha ritenuto sussistenti le condizioni necessarie per mantenere l’indagato in carcere, disponendo una misura meno afflittiva.
È essenziale ricordare un principio: una misura cautelare non è una pena anticipata e l’indagato resta presunto innocente fino a condanna definitiva.
Ma proprio per questo il problema deve essere posto correttamente.
La domanda non è: «Perché il giudice non lo ha già condannato?».
La domanda è: di fronte alla gravità delle accuse e agli elementi raccolti, il rischio cautelare è stato valutato adeguatamente?
La Procura evidentemente ritiene di no, tanto da impugnare il provvedimento.
La vicenda ha assunto inoltre dimensione nazionale: il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha disposto accertamenti ispettivi e Giorgia Meloni è intervenuta pubblicamente sul caso.
Non siamo quindi davanti soltanto all’indignazione dei social.
È nato un vero conflitto istituzionale sulla valutazione della pericolosità e sull’efficacia degli strumenti cautelari.
NON È UNA SENTENZA A CREARE IL PROBLEMA: È LA RIPETIZIONE DEL CONFLITTO
Ed è qui che Torino smette di essere soltanto Torino.
Da anni l’immigrazione rappresenta uno dei terreni sui quali politica e magistratura entrano maggiormente in collisione.
Trattenimenti nei CPR, espulsioni, richieste d’asilo, definizione dei Paesi sicuri, trasferimenti verso l’Albania, diritto europeo e protezione internazionale hanno prodotto una quantità impressionante di contenziosi.
Il meccanismo è ormai evidente.
Il legislatore introduce una disciplina.
Il Governo tenta di applicarla.
La pubblica amministrazione dispone il trattenimento o l’allontanamento.
Il provvedimento arriva davanti a un giudice.
E il giudice, applicando Costituzione, diritto nazionale, diritto dell’Unione europea e convenzioni internazionali secondo la propria interpretazione, può bloccarlo.
Formalmente è il funzionamento dello Stato di diritto.
Politicamente, però, quando il fenomeno assume dimensioni sistemiche, il risultato può essere la paralisi di una politica pubblica.
Ed è su questo che il Paese dovrebbe discutere, anziché rifugiarsi in slogan contrapposti.
IL CASO ALBANIA E IL CORTOCIRCUITO DELLA SOVRANITÀ
Il protocollo Italia-Albania è diventato probabilmente il simbolo più evidente di questo scontro.
Il Governo ha tentato di costruire un sistema che consentisse di gestire fuori dal territorio nazionale determinate procedure relative ai migranti.
Una parte delle decisioni giudiziarie ha contestato presupposti essenziali del meccanismo, soprattutto in relazione alla nozione di «Paese sicuro», alla condizione individuale del richiedente e alla compatibilità della normativa nazionale con quella europea.
Il risultato politico è stato devastante per l’esecutivo: un’infrastruttura costruita per diventare uno degli strumenti della strategia migratoria governativa si è trasformata in un campo di battaglia giudiziario.
Qui occorre evitare un equivoco.
Un magistrato ha non soltanto il diritto, ma il dovere, di disapplicare una norma incompatibile con una fonte sovraordinata quando l’ordinamento glielo impone.
Ma esiste anche il problema opposto:
può una democrazia continuare indefinitamente ad approvare politiche sull’immigrazione che vengono poi sistematicamente neutralizzate nella loro applicazione?
Se la risposta è sì, bisogna avere il coraggio di spiegare agli elettori dove risieda effettivamente il potere decisionale.
QUANDO IL PRECEDENTE PENALE SEMBRA NON BASTARE
La questione diventa ancora più esplosiva quando i destinatari dei provvedimenti amministrativi hanno precedenti penali.
La stampa ha raccontato diversi casi di persone sottoposte a procedure di trattenimento o rimpatrio che avevano alle spalle condanne anche per reati particolarmente gravi.
In alcune controversie sono entrati in gioco la domanda di protezione internazionale, il diritto alla vita familiare, il radicamento sul territorio, la proporzionalità dell’espulsione oppure vizi della procedura amministrativa.
Giuridicamente sono elementi che un giudice non può semplicemente ignorare.
Ma al cittadino deve essere consentito porre una domanda altrettanto elementare:
quando la tutela individuale di un soggetto pluripregiudicato entra in conflitto con la sicurezza collettiva, dove viene collocato il limite?
Non basta rispondere che «lo prevede la legge».
Se la legge produce risultati che una parte consistente della società considera incompatibili con la propria sicurezza, allora quella legge deve poter essere modificata, nei limiti costituzionali ed europei.
Questo si chiama democrazia.
IL DIRITTO NON PUÒ DIVENTARE UNA MACCHINA CHE NON VEDE LE CONSEGUENZE
Il punto più delicato è proprio questo.
Il diritto moderno ha costruito una rete estremamente sofisticata di garanzie individuali. È una conquista fondamentale della civiltà occidentale.
Ma nessuna garanzia può essere discussa come se esistesse nel vuoto.
Ogni decisione produce conseguenze.
Se un’espulsione viene annullata, qualcuno rimane sul territorio.
Se un trattenimento non viene convalidato, qualcuno viene liberato.
Se un soggetto pericoloso torna libero e successivamente commette un altro reato, esiste una nuova vittima.
Questo non significa che il giudice sia automaticamente responsabile dell’eventuale reato successivo: una simile equivalenza sarebbe giuridicamente insostenibile.
Significa però che lo Stato ha il dovere di costruire norme e procedure capaci di valutare seriamente il rischio.
La sicurezza delle potenziali vittime è anch’essa un diritto.
Ed è precisamente questa parte dell’equazione che troppi dibattiti sull’immigrazione sembrano dimenticare.
IMMIGRAZIONE: IL TABÙ DELLE CONSEGUENZE SOCIALI
C’è poi un problema ancora più vasto.
Per decenni una parte del dibattito europeo ha raccontato l’immigrazione quasi esclusivamente attraverso categorie morali: accoglienza, inclusione, solidarietà, multiculturalismo.
Parole importanti.
Ma governare significa anche misurare le conseguenze.
Numero degli ingressi, capacità abitativa, scuole, sanità, sicurezza, integrazione linguistica, occupazione, criminalità, radicalizzazione religiosa e compatibilità culturale non possono essere cancellati accusando automaticamente di razzismo chi solleva il problema.
L’esperienza britannica delle cosiddette grooming gangs dovrebbe aver insegnato almeno questo: quando istituzioni e amministrazioni hanno paura di affrontare determinate caratteristiche culturali o comunitarie per timore di essere accusate di discriminazione, possono verificarsi fallimenti gravissimi nella protezione delle vittime.
La lezione non è che una determinata etnia o religione sia collettivamente responsabile.
La lezione è esattamente l’opposto:
nessuna appartenenza deve diventare uno scudo contro l’applicazione della legge.
Chi delinque deve rispondere dei propri atti, italiano o straniero che sia.
E uno Stato conserva il diritto di stabilire, nel rispetto della Costituzione e degli obblighi internazionali, le condizioni alle quali un cittadino straniero può permanere sul proprio territorio.
IL PROBLEMA DEI RIMPATRI CHE NESSUNO VUOLE AFFRONTARE
Esiste inoltre un gigantesco problema pratico: espellere una persona sulla carta non significa riuscire effettivamente a rimpatriarla.
Occorrono identificazione, documenti, cooperazione consolare, disponibilità del Paese d’origine e accordi diplomatici funzionanti.
Quando uno di questi passaggi salta, il decreto di espulsione rischia di trasformarsi in carta.
Ed ecco il paradosso.
Lo Stato dichiara che una persona non ha diritto di restare, ma quella persona resta.
È una delle contraddizioni più evidenti dell’intero sistema europeo.
La soluzione non può essere attribuire automaticamente ogni fallimento ai giudici: esistono responsabilità legislative, amministrative, diplomatiche ed europee.
Ma neppure si può fingere che una giurisprudenza estremamente espansiva nella tutela della permanenza non abbia conseguenze sulla capacità dello Stato di eseguire la propria politica migratoria.
MAGISTRATURA INDIPENDENTE NON SIGNIFICA MAGISTRATURA INTOCCABILE
Qui bisogna abbattere un altro tabù.
L’indipendenza della magistratura è indispensabile. L’insindacabilità culturale della magistratura non lo è.
Una sentenza può essere criticata.
Un orientamento giurisprudenziale può essere criticato.
Le correnti della magistratura possono essere studiate.
Le conseguenze politiche delle decisioni possono essere denunciate.
E soprattutto si può discutere se l’attuale equilibrio fra potere legislativo, esecutivo e giudiziario sia ancora quello previsto dalla nostra architettura costituzionale.
Difendere l’indipendenza del giudice significa impedire al Governo di ordinargli come decidere.
Non significa vietare ai cittadini di chiedersi perché abbia deciso in un determinato modo.
L’indipendenza non è irresponsabilità.
LA POLITICA DEVE RIPRENDERSI LA RESPONSABILITÀ DI DECIDERE
Anche il Governo, però, deve evitare la scorciatoia più comoda: attribuire ogni insuccesso alla magistratura.
Se una legge viene continuamente annullata, occorre scriverla meglio.
Se una procedura di espulsione presenta falle, occorre chiuderle.
Se il diritto europeo impedisce una determinata politica, il conflitto deve essere portato politicamente nelle istituzioni europee.
Se gli accordi di riammissione non funzionano, occorre utilizzare diplomazia, cooperazione economica, visti e rapporti commerciali come strumenti negoziali.
Se un soggetto rappresenta concretamente un pericolo, servono norme cautelari costituzionalmente solide che consentano di intervenire.
Non bastano conferenze stampa.
La sovranità si esercita attraverso norme efficaci, non attraverso slogan.
LA DOMANDA CHE RESTA
Il caso di Torino ha acceso nuovamente la miccia, ma sarebbe un errore concentrare tutto su un singolo magistrato.
Il problema è molto più grande.
Riguarda il rapporto fra sovranità democratica e giurisdizione.
Riguarda la capacità dello Stato di proteggere le vittime senza distruggere le garanzie dell’imputato.
Riguarda la possibilità concreta di espellere chi non ha diritto di rimanere.
Riguarda il confine tra interpretazione della legge e produzione sostanziale di politica pubblica.
E riguarda soprattutto una domanda alla quale prima o poi l’Italia dovrà rispondere:
chi deve stabilire la politica migratoria di una democrazia?
I cittadini attraverso il voto, il Parlamento e il Governo?
Oppure una successione di interpretazioni giudiziarie che, pur formalmente riferite ai singoli casi, possono finire per determinare l’indirizzo generale?
Non occorre abolire l’indipendenza della magistratura.
Occorre fare qualcosa di molto più democratico:
pretendere che ogni potere dello Stato rimanga entro i propri confini, che ogni decisione possa essere sottoposta a critica e che la sicurezza delle vittime torni a occupare il posto che merita.
Perché uno Stato incapace di eseguire le proprie leggi sull’ingresso, sulla permanenza e sull’espulsione non perde soltanto il controllo dell’immigrazione.
Perde progressivamente la capacità di governare se stesso.
FONTI E DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL’ARTICOLO
Per la pubblicazione è opportuno collegare direttamente, e non soltanto citare per nome, gli articoli e soprattutto gli eventuali provvedimenti giudiziari relativi ai singoli casi:
- Corriere Torino / Corriere della Sera — caso della tredicenne di Torino, scarcerazione e ricorso della Procura.
- TgLa7 / La7 — caso Torino e iniziativa ispettiva del ministro Nordio.
- Open — ricostruzione delle motivazioni relative alla misura cautelare nel caso Torino.
- Today — ricostruzione del provvedimento e delle motivazioni.
- Il Sussidiario — cronaca del caso del minimarket di Torino.
- Ministero della Giustizia — comunicazioni ufficiali relative agli eventuali accertamenti ispettivi.
- Governo italiano / Presidenza del Consiglio — dichiarazioni ufficiali sul caso e sul rapporto tra politica migratoria e decisioni giudiziarie.
- Corte di giustizia dell’Unione europea — decisioni sulla nozione di Paese sicuro e sulle procedure accelerate di frontiera.
- Normattiva — testo vigente del Testo unico sull’immigrazione (D.Lgs. 286/1998) e successive modificazioni.
- EUR-Lex — normativa europea su procedure d’asilo, protezione internazionale, rimpatri e Paesi sicuri.
- Protocollo Italia-Albania e relativa legge di ratifica — documentazione primaria indispensabile per ricostruire il conflitto sui centri in Albania.
Nota editoriale
Per i casi attribuiti ad Ahmed Aittorka, Abdelkrim Chahine, Fatallah Ouardi, Mohamed Errami e Mehdi El Antaky, nonché per il caso dell’uomo indicato come destinatario di 23 condanne, è consigliabile pubblicare nomi, precedenti, decisioni giudiziarie e soprattutto l’eventuale affermazione secondo cui sarebbero «tornati a delinquere» soltanto dopo avere acquisito i relativi provvedimenti o fonti di cronaca indipendenti che consentano di verificarlo.
È precisamente questa documentazione a rendere un’inchiesta molto più difficile da contestare: non chiedere al lettore di credere alla tesi. Mettergli davanti gli atti.

