Sentenza del Tribunale di Brescia

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Pronunciamento sull’obbligo vaccinale

Il tribunale del lavoro di Brescia si è pronunciato il 7 maggio 2022 sul ricorso di una Operatrice Sanitaria, sospesa dal lavoro e dallo stipendio per l’inosservanza dell’obbligo vaccinale. Il testo è consultabile al link qui di seguito.

Il giudice ha presentato ricorso a parte alla Corte Costituzionale per l’articolo della legge 76/2021 che limita ai soggetti esentati dal vaccino per motivi di salute la possibilità di essere destinati a mansioni alternative rispetto a quelle ricoperte (citazione: “mansioni anche diverse ,senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da Sars cov-2”), perchè in contrasto con gli art 3 e 4 della Carta, in quanto sorgono discriminazioni tra i sanitari esenti dal vaccino e chi sceglie di non sottoporsi allo stesso ed in quanto si lede il diritto al lavoro per chi sceglie di non sottoporsi alle iniezioni. E per l’articolo della stessa legge che sospende tutti gli emolumenti (citazione: “per il periodo della sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati”) in contrapposizione con gli articoli 2 e 3 della Costituzione, qui sono penalizzati il diritto dell’individuo al sostentamento e anche qui si crea una discriminazione, basata sullo status vaccinale.

L’articolo 3 della Cost. sancisce la pari dignità dei cittadini di fronte alla legge senza vincoli di sesso, razza, lingua , religione, opinioni politiche condizioni personali e sociali ed in linea di principio vieta alle leggi di discriminare i cattadini in base a questi criteri (citazione: Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso , di razza, di lingua , di religione , di opinioni politiche , di condizioni personali e sociali. E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.).

L’articolo 4 della Cost. tutela il diritto al lavoro, sia rimuovendo gli ostacoli alla possibilità di prestare opera, sia come obbligo di partecipare al progresso materiale e sociale della nazione (Citazione: La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.”).

L’articolo 2 della Cost. infine, tutela i diritti inviolabili, sia del singolo individuo sia delle istituzioni sociali che raggruppano più individui e fissa l’obbligo di partecipazione alla solidarietà politica, economica e sociale (Citazione: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.” ) . Il “bene comune” nell’art.2 è la base della convivenza sociale, se viene a mancare il primo, se qualcuno resta indietro la stessa società è a rischio. In questo caso è chi non si vaccina ad essere lasciato indietro.

Il Giudice del lavoro ha sancito l’obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento alla lavoratrice ed alla sua famiglia:

– fino al pronunciamento della Consulta;

– perchè la sentenza emessa (di ricorso alla Consulta) non esaurisce il contenzioso ed il relativo procedimento;

– essendo chiaro che, sebbene la dipendente risulti sospesa fino al 31/12/2022, il perdurare della sospensione crea un danno alla ricorrente (periculum in mora), e che, pur in attesa di una sentenza definitiva dalla Consulta, ci sono buone probabilità che siano stati lesi dei diritti della ricorrente stessa (fumus boni iuris). Rispetto ad altre sentenze oltre all’indicazione del danno c’è questo aspetto del fumus boni iuris che indica una buona probabilità che siano stati infranti i diritti della ricorrente, in pratica lo stesso giudice, che nel nostro ordinamento è l’unico che può ricorrere alla Consulta contro una legge, sta dichiarando che ci sono buone possibilità che determinati provvedimenti varati sull’onda della pandemia ledano una serie di diritti costituzionali.

Soltanto il giudizio di Costituzionalità confermerà, revocherà o modificherà il provvedimento del giudice del lavoro, per ora è presto cantare vittoria.

Tuttavia il caso presentato negli articoli come gli altri pubblicati in precedenza, apre una speranza sia per i singoli, sia di avere conseguenze positive per tutti, nel caso in cui i ricorsi in Corte Costituzionale vadano a buon fine. Il consiglio è di affidarsi agli avvocati che sono preparati per affrontare queste controversie e di non arrendersi mai, per quanto la situazione possa sembrare cupa come era solo qualche mese fa. Ci sono anche associazioni attive nel riconoscimento dell’immunità naturale come “Immuni per sempre” (sito: https://immunipersempre.com/) che stanno collaborando nella difesa dei diritti del cittadino contro l’obbligo vaccinale.

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