La procura di Firenze ha confermato lo stop alla sospensione: la psicologa può praticare
Viste le premesse già trattate nel primo articolo che parlava di questa vicenda, la Procura di Firenze ha confermato quanto stabilito in prima battuta, cioè il reintegro alla pratica di una Psicologa precedentemente esclusa, addirittura da quella in modalità on-line, perché non si era sottoposta al siero.
Nel dispositivo il giudice Susanna Zanda ricorda che la ricorrente ha interpellato la Corte per la tutela dei suoi diritti costituzionali, che prevalgono rispetto al ricorso al TAR contro l’atto amministrativo, comunque vinto dalla professionista, rimandando a varie sentenze.
Riconosce che il D.L. 44/21 viola il diritto al sostentamento (Art. 4 Costituzione) ed il diritto ad un’esistenza dignitosa (Art. 36 Costituzione).
Art 4. : La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
Art 36. : Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.
Il documento passa poi in rassegna i dati Euromomo ed Eudravigilance provando con evidenze pubbliche che i contagi avvengono ugualmente e che sugli effetti avversi il D.L. 44 oltre che anticostituzionale è contrario alla Convenzione di Nizza (Artt. 1 e 3). L’ordine degli psicologi nel ricorso aveva indicato che il Giudice necessita di un perito per la decisione: il dispositivo parla di “Scienza privata”, i dati di Euromomo ed Eudravigilance sono talmente di pubblico dominio che il Giudice può decidere senza una perizia. L’emergenza Covid impone un principio di fatto per cui, in nome del contenimento delle spese sanitarie, è tollerabile il sacrificio di vite umane purché in numero inferiore alle vittime della malattia. L’art. 2 della stessa Carta di Nizza parla di “Diritto alla Vita”. La contraddizione con l’art 32 della Costituzione è dove afferma che “La legge non può in ogni caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”. Il Giudice indica il contrasto con l’Art. 32 come principale motivazione.
C’è poi una definizione del consenso informato, un principio a tutela dei diritti individuali in vigore dal periodo post bellico, chiaramente espresso dagli artt. 1-2-5 della Convenzione di Oviedo.
Il fatto che i sieri siano stati approvati in forma condizionata rende motivato il rifiuto, ed è un ulteriore contrasto del D.L. 44 con la Carta di Nizza. Il Giudice Zanda evidenzia che invece di rafforzare la farmacovigilanza si è optato per la “farmacovigilanza passiva” e riporta anche qui i dati di due studi (del Thomas Jefferson Institute e della Lund University di Malmo).
Viene quindi illustrato il punto in cui il D.L. si pone in contrasto con l’Art. 21 della Convenzione di Nizza che vieta la discriminazione attuata rispetto alle opinioni personali che una persona si crea in campo medico, concludendo che, affinchè la scelta terapeutica sia libera, le eventuali certificazioni vaccinali dovrebbero avere il solo scopo di monitoraggio. Il secondo punto di arrivo è che: “Gli stati membri non possono ricollegare alla scelta di non vaccinarsi, la perdita del lavoro e della retribuzione dei cittadini europei o la perdita di altre libertà personali” (Cit.).
L’Ordine degli Psicologi della Toscana dovrà inoltre risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla dottoressa a causa della illegittima sospensione dalla pratica professionale.
Il provvedimento viene altresì inviato alla Procura della Repubblica di Roma per le considerazioni riguardanti gli eventi avversi, i decessi e le numerose criticità evidenziate, oltre che per il fatto che la campagna vaccinale prosegue ed è stata estesa ai neonati dai sei mesi in su, senza alcuna sperimentazione.