Come Bruxelles governa la parola senza proibirla — e perché il vero terreno dello scontro non è ciò che si può dire, ma quanto una voce può circolare
C’è un modo antico di censurare: vietare un libro, chiudere un giornale, sequestrare una tipografia, proibire una frase.
E poi ce n’è uno perfettamente compatibile con l’era digitale.
Non occorre cancellare formalmente una parola. Basta intervenire sull’ambiente nel quale quella parola deve sopravvivere: algoritmi, pubblicità, raccomandazioni, monetizzazione, fact-checking, valutazioni di rischio, segnalatori qualificati, audit e responsabilità delle piattaforme.
Il Digital Services Act dell’Unione europea non contiene un indice delle opinioni proibite. Ed è proprio questo il punto interessante.
Il nuovo potere non riguarda soltanto la possibilità di parlare.
Riguarda le condizioni nelle quali una parola può circolare.
Ed è qui che il confine tra regolamentazione delle piattaforme e governo dello spazio pubblico diventa politicamente decisivo.
DAL CODICE “VOLONTARIO” AL DIGITAL SERVICES ACT
La storia comincia prima del DSA.
Nel 2018 nasce il Code of Practice on Disinformation, rafforzato nel 2022 attraverso impegni sottoscritti da piattaforme, operatori pubblicitari, fact-checker e organizzazioni della società civile.
Il 13 febbraio 2025 la Commissione europea e lo European Board for Digital Services ne hanno approvato l’integrazione nel sistema del Digital Services Act.
Dal 1° luglio 2025 il vecchio Code of Practice è diventato formalmente il Code of Conduct on Disinformation nell’ambito dell’articolo 45 del DSA.
Qui occorre essere precisi.
L’adesione ai codici previsti dall’articolo 45 rimane formalmente volontaria. Non è quindi corretto sostenere che qualsiasi piattaforma operante nell’Unione sia automaticamente obbligata a sottoscrivere il Codice.
Ma per chi lo sottoscrive — soprattutto quando si tratta delle piattaforme classificate come Very Large Online Platforms (VLOP) o Very Large Online Search Engines (VLOSE) — gli impegni assunti entrano nel sistema di valutazione previsto dal DSA.
E i grandi operatori firmatari sono nomi che costituiscono una parte enorme dell’ecosistema digitale occidentale: Facebook, Instagram, LinkedIn, Bing, TikTok, YouTube, Google Search e altri.
Per le VLOP e VLOSE firmatarie, il rispetto degli impegni assunti nel Codice è inoltre soggetto agli audit previsti dal DSA.
È qui che il significato politico del passaggio cambia.
Ciò che nasce come autoregolamentazione privata entra nell’architettura regolatoria europea.
Il confine tra scelta volontaria e pressione regolatoria diventa quindi molto più interessante della semplice dicotomia “obbligatorio/non obbligatorio”.
LA CENSURA NON HA BISOGNO DI UN ORDINE
Il modello tradizionale della censura presuppone un censore.
Qualcuno ordina:
“Questa frase non può essere pubblicata.”
Il sistema contemporaneo può funzionare diversamente.
Il regolatore stabilisce obblighi di valutazione e mitigazione dei rischi sistemici; le grandi piattaforme devono dimostrare di avere adottato misure adeguate; esistono audit, richieste di informazioni, procedure di vigilanza e, in caso di violazioni del DSA, sanzioni che possono arrivare fino al 6% del fatturato mondiale annuo.
A quel punto entra in scena un principio molto più potente di qualsiasi censore:
l’incentivo economico.
Per una multinazionale digitale la domanda non è soltanto:
Questo contenuto è illegale?
Diventa anche:
Questo contenuto può trasformarsi in un problema regolatorio?
È una differenza enorme.
Quando il rischio potenziale costa miliardi, il comportamento razionale di un’impresa può essere quello di intervenire prima che il confine venga contestato.
Moderare di più.
Ridurre la diffusione.
Limitare la monetizzazione.
Applicare etichette.
Modificare i sistemi di raccomandazione.
Privilegiare determinate fonti.
Cooperare più intensamente con fact-checker e soggetti incaricati di individuare contenuti problematici.
La censura del XXI secolo, quando esiste, non ha necessariamente bisogno di una telefonata del ministro.
Le basta una struttura di incentivi.
IL CIRCUITO DELLA “DISINFORMAZIONE”
Il meccanismo diventa ancora più evidente osservando il sistema di reporting.
Il 24 settembre 2026, i firmatari del Code of Conduct hanno pubblicato il secondo gruppo di rapporti successivo al riconoscimento del Codice nel quadro DSA.
Il periodo analizzato va dal 1° gennaio al 30 giugno 2026.
La stessa Commissione sottolinea che questi rapporti contengono capitoli specifici sulle crisi in corso — in particolare la guerra in Ucraina — e sulle misure adottate per proteggere l’integrità delle elezioni.
Le piattaforme documentano le proprie azioni contro la disinformazione: interventi sulle reti coordinate, pubblicità, account, fact-checking, manipolazioni e altri fenomeni individuati dal Codice.
In sé, molte di queste attività possono avere finalità perfettamente legittime.
Una rete di bot che simula migliaia di cittadini non è equivalente a un cittadino che esprime un’opinione controversa.
Un’operazione coordinata clandestina non è equivalente a un giornalista che contesta la politica europea sull’Ucraina.
Una truffa non è equivalente a un’analisi sbagliata.
Il problema democratico nasce precisamente nella definizione dei confini.
Perché chi stabilisce dove termina l’errore e dove comincia il “rischio sistemico”?
E soprattutto: quanto può essere largo quel confine prima di cominciare a inglobare opinioni perfettamente lecite?
PRIMA CONSEGUENZA: IL POTERE DI CLASSIFICARE
Il potere più importante dell’era digitale potrebbe non essere quello di cancellare.
Potrebbe essere quello di classificare.
Affidabile.
Non affidabile.
Contestato.
Fuorviante.
Manipolato.
Autorevole.
Non autorevole.
La classificazione modifica il comportamento dell’algoritmo, dell’inserzionista e soprattutto dell’utente.
Una società nella quale pochi soggetti possiedono l’infrastruttura attraverso cui miliardi di persone ricevono informazioni deve necessariamente interrogarsi su chi attribuisce queste categorie.
Fact-checker, autorità nazionali, ricercatori, piattaforme, organizzazioni della società civile e istituzioni diventano così parte di un ecosistema che non stabilisce soltanto cosa esiste, ma contribuisce a stabilire cosa viene visto.
È un potere epistemico prima ancora che tecnologico.
Il rischio è trasformare progressivamente il dissenso da argomento da discutere in oggetto da gestire.
SECONDA CONSEGUENZA: L’AUTOCENSURA INDUSTRIALE
Una piattaforma globale non ragiona come un filosofo.
Ragiona come una società per azioni.
Valuta costi, benefici e rischi.
Se una determinata categoria di contenuti produce continuamente contestazioni regolatorie, audit, richieste di chiarimenti e potenziali procedimenti, il sistema avrà un incentivo strutturale a diventare prudente.
E la prudenza algoritmica può facilmente trasformarsi in overblocking.
Meglio bloccare dieci contenuti dubbi che lasciarne passare uno problematico.
Meglio demonetizzare preventivamente.
Meglio abbassare la raccomandazione.
Meglio privilegiare una fonte istituzionale.
Meglio chiedere una verifica aggiuntiva.
Il risultato non deve necessariamente essere una censura ordinata dall’alto.
Può essere qualcosa di più efficiente:
un’autocensura industriale prodotta dalla gestione del rischio.
TERZA CONSEGUENZA: IL CITTADINO DIVENTA UN SOGGETTO DA PROTEGGERE
C’è poi una questione filosofica.
Che idea del cittadino sta dietro un sistema nel quale l’informazione viene progressivamente filtrata per ridurre l’esposizione a contenuti considerati manipolatori?
Naturalmente esistono frodi, campagne coordinate, falsificazioni e operazioni di influenza.
Negarlo sarebbe assurdo.
Ma una democrazia deve affrontare anche una domanda più difficile:
quanto errore siamo disposti a tollerare pur di conservare una società libera?
La libertà di espressione non serve per proteggere ciò che tutti considerano vero.
Serve precisamente quando qualcuno sostiene qualcosa che la maggioranza, il governo, gli esperti o le istituzioni considerano falso, assurdo o offensivo.
Una società adulta risponde all’errore con prove migliori.
Alla propaganda con informazione migliore.
Alla menzogna con la confutazione.
Quando invece il cittadino viene considerato principalmente come soggetto vulnerabile a una narrativa, il rapporto cambia.
Non è più soltanto cittadino.
Diventa utente da proteggere.
QUARTA CONSEGUENZA: L’EFFETTO BRUXELLES
Il problema supera i confini dell’Unione.
Le grandi piattaforme digitali operano su scala mondiale.
Una società può teoricamente mantenere sistemi di moderazione completamente differenti per Europa, Stati Uniti, America Latina, Africa e Asia.
Ma farlo costa.
Norme introdotte in un mercato enorme come quello europeo possono quindi esercitare indirettamente un’influenza sulle politiche globali delle aziende.
È il fenomeno spesso descritto nella letteratura regolatoria come “Brussels Effect”: la capacità dell’Unione europea di esportare di fatto determinati standard attraverso il peso del proprio mercato.
I critici del DSA — fra cui ADF International — sostengono precisamente che questa dinamica possa produrre conseguenze sulla libertà di espressione anche fuori dall’Europa.
È una posizione contestata dalle istituzioni europee, che presentano invece il DSA come uno strumento destinato a rendere l’ambiente digitale più sicuro tutelando contemporaneamente i diritti fondamentali.
Lo scontro, quindi, non riguarda soltanto una legge.
Riguarda due concezioni differenti della libertà digitale.
QUINTA CONSEGUENZA: CHI CONTROLLA IL CONTROLLORE?
Ed eccoci al problema politico fondamentale.
Uno Stato comunica.
Un governo comunica.
La Commissione europea comunica.
Tutte le istituzioni costruiscono inevitabilmente una propria interpretazione degli eventi.
Sull’Ucraina.
Sulla Russia.
Sull’immigrazione.
Sull’economia.
Sulle elezioni.
Sull’integrazione europea.
Sulla sicurezza.
È normale.
La comunicazione politica esiste da quando esiste il potere.
Ma proprio per questo occorre separare il più possibile chi partecipa alla battaglia delle idee da chi stabilisce le regole della battaglia.
Quando l’istituzione che possiede una propria linea politica partecipa anche alla costruzione dell’architettura attraverso cui le piattaforme devono valutare e mitigare determinati rischi informativi, nasce inevitabilmente un problema di fiducia.
Non significa che ogni decisione europea sia censura.
Non significa che ogni fact-check sia propaganda.
Non significa che ogni contenuto rimosso sia stato eliminato per ragioni politiche.
Significa qualcosa di più semplice:
un sistema democratico deve permettere di controllare anche chi afferma di combattere la manipolazione.
NON IL VOCABOLARIO: LA CIRCOLAZIONE
Ed è qui che bisogna abbandonare definitivamente l’immagine novecentesca della censura.
Non cercate necessariamente un elenco di parole vietate.
Potrebbe non esserci.
La questione moderna riguarda la circolazione.
Puoi parlare.
Ma quanti ti vedranno?
Puoi pubblicare.
Ma sarai raccomandato?
Puoi contestare.
Ma sarai monetizzato?
Puoi diffondere un video.
Ma quale etichetta lo accompagnerà?
Puoi essere formalmente libero di pronunciare una frase mentre l’architettura tecnologica decide che quella frase non merita distribuzione.
Ecco perché la libertà di espressione digitale non può essere misurata esclusivamente contando i contenuti cancellati.
Bisogna osservare anche ciò che avviene prima della cancellazione:
la visibilità,
la raccomandazione,
la demonetizzazione,
la classificazione,
la priorità delle fonti,
la possibilità di contestare una decisione,
la trasparenza degli algoritmi,
la pressione regolatoria esercitata sulle piattaforme.
LA LINEA ROSSA
L’Unione europea sostiene che il DSA protegga i diritti fondamentali e che il Code of Conduct combatta i rischi della disinformazione “while fully upholding freedom of speech”.
I critici sostengono l’opposto: che proprio la combinazione tra gestione dei rischi, moderazione privata, codici di condotta e potere regolatorio possa creare un sistema capace di comprimere indirettamente il discorso lecito.
La questione democratica vera sta qui.
Non nella caricatura secondo cui Bruxelles avrebbe preparato un dizionario delle parole vietate.
Sarebbe persino rassicurante.
Un elenco può essere letto, contestato, impugnato.
Un sistema di incentivi è molto più difficile da vedere.
La domanda da porre non è soltanto:
“Posso ancora dirlo?”
La domanda è:
“Chi decide quanto la mia voce potrà circolare, secondo quali criteri e con quali possibilità di ricorso?”
È questa la frontiera della libertà nell’epoca delle piattaforme.
Perché una democrazia adulta deve certamente difendersi dalle operazioni clandestine di influenza, dai bot, dalle frodi e dalle manipolazioni coordinate.
Ma deve difendersi anche da un altro rischio:
che la lotta alla manipolazione diventi essa stessa uno strumento per amministrare il dissenso.
Il vero test del Digital Services Act non sarà quindi il numero di contenuti eliminati.
Sarà la capacità dell’Europa di dimostrare che un cittadino può contestare radicalmente Bruxelles, la sua politica estera, le sue istituzioni, le sue scelte economiche e perfino la sua definizione di “disinformazione” senza essere trasformato, per questo, in un rischio da mitigare.
Perché quando un potere decide di proteggere la democrazia dalla parola, la domanda decisiva rimane sempre la stessa:
chi proteggerà la parola dal potere?
FONTI E DOCUMENTI
Commissione europea — Code of Conduct on Disinformation
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/code-conduct-disinformation
Commissione europea — Codes of Conduct under the Digital Services Act / articolo 45
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/dsa-codes-conduct
Commissione europea — 2022 Strengthened Code of Practice on Disinformation
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/2022-strengthened-code-practice-disinformation
Commissione europea — Report dei firmatari, gennaio–giugno 2026, pubblicati il 24 settembre 2026
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/platform-signatories-publish-latest-reports-under-code-conduct-disinformation
EUR-Lex — Regolamento (UE) 2022/2065, Digital Services Act
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32022R2065
Commissione europea — Due anni di applicazione del Digital Services Act
https://commission.europa.eu/news-and-media/news/two-years-digital-services-act-ensuring-safer-online-spaces-2026-02-17_en
ADF International — critica al Digital Services Act e thread sul Code of Conduct
https://adfinternational.org/news/musk-sets-sights-on-eu-online-censorship-law/
ADF International — Digital Services Act: dossier critico
https://adfinternational.org/resources/digital-services-act

