Sentenza del tribunale militare di Napoli

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L’accesso senza Green Pass non viola la legge

Un militare e’ stato sottoposto a procedura disciplinare per essere entrato in caserma senza presentare il Green Pass: una violazione passibile di procedimento penale.

Nella relazione è stato riportato che il personale di guardia ha indicato al militare che era necessaria l’esposizione del Green Pass e di attendere il parere di un superiore. Tuttavia il militare, approfittando di un momento in cui il personale di guardia era impegnato in altre conversazioni, è entrato comunque, vidimando l’accesso al luogo di lavoro.


L’accusa indica che la richiesta del giustificativo è stata avanzata all’entrata della caserma, al contrario la difesa che asserisce che il Green Pass è stato richiesto dentro la caserma.

L’inoffensività del comportamento è quello che ha portato all’assoluzione, ed è il punto più rilevante per la questione del Green Pass. Il Giudice di Napoli, discostandosi dalla sentenza della Corte Costituzionale, indica che i sieri contro il Sars-Cov 2 non sono idonei a prevenire i contagi, sebbene sembra che evitino la fase acuta della malattia. Nel fare questo il Giudice Cruciani riporta la citazione dell’IIS della Consulta: “La vaccinazione anti COVID-19 costituisce una misura di prevenzione fondamentale per contenere la trasmissione di Sars-Cov2”. E ancora “Anche se l’efficacia vaccinale non è pari al 100%”. Successivamente critica quanto citato concludendo che la vaccinazione non previene il contagio. Che i vaccinati possano trasmettere il contagio è definito un fatto “notorio”, quindi, che emerge dal buon senso. Pertanto vaccinati e non vaccinati sono categorie tra loro equivalenti ed il militare protagonista della vicenda non ha leso la salute pubblica presentandosi in caserma sprovvisto della carta verde.

La condotta contestata è stata necessaria, per tutelare la salute individuale. Infatti l’art 32 della costituzione tutela il diritto alla salute individuale prima di tutto.

Art.32
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Per esempio, una cura che presenti gravi effetti avversi non può essere imposta con obbligo di legge, poiché c’è il rischio di danneggiare chi vi si sottopone. Nel dispositivo della sentenza vengono citati gli effetti avversi dei vaccini riconosciuti da Aifa ed EMA (Pericardite, Miocardite, Parestesia, Ipoestesia, Trombosi, Paralisi periferica del nervo facciale, Shock anafilattico). Lo stato di necessità nell’attuare il comportamento oggetto del processo sta proprio nel cercare di tutelare la propria salute da un trattamento che in molti casi, anche secondo EMA ed Aifa, ha portato a conseguenze fisiche irreversibili. Nel descrivere questo stato di necessità la Corte partenopea riconosce il lavoro come mezzo di sostentamento e di dignità, ai sensi degli art 1, 2, 3, 4, 35 e 36 della Costituzione.

Art.1
L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
Art. 2
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Art. 3
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso , di razza, di lingua , di religione , di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Art. 4
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
Art. 35
La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.
Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell’interesse generale, e tutela il lavoro italiano all’estero.
Art. 36
Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa.
La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

Per la Corte Costituzionale la scelta di sottoporsi al vaccino è dell’individuo che si assume la responsabilità di ciò che decide. Il Giudice di Napoli capovolge questo principio, indicando che la scelta “obbligata” nel sottoporsi al trattamento lede il diritto a dignità e sostentamento.

Vista l’inoffensività della condotta e o stato di necessità in cui si è trovato l’imputato all’epoca dei fatti è stato assolto dalle accuse, per insussistenza del fatto contestato.

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