Dal Corano al fiqh: cosa prevedeva realmente il sistema della schiavitù sessuale e perché il problema del consenso non può essere cancellato dal linguaggio religioso
Esiste un capitolo della storia e della giurisprudenza islamica che difficilmente può essere conciliato con la concezione moderna della libertà sessuale: quello delle donne ridotte in schiavitù in seguito alla guerra.
Il problema merita di essere affrontato senza eufemismi, ma anche senza falsificazioni. Il punto non è attribuire ai musulmani contemporanei comportamenti risalenti al VII secolo, né sostenere che essi approvino necessariamente la schiavitù. Il problema storico e dottrinale è un altro: le fonti islamiche classiche riconobbero effettivamente la liceità dei rapporti sessuali del padrone con determinate schiave senza un contratto matrimoniale.
Ed è precisamente qui che emerge la frattura con il moderno concetto di consenso.
“Quelle che le vostre destre possiedono”
Una delle formule più controverse del Corano è ma malakat aymanukum, generalmente tradotta come “quelle che le vostre destre possiedono”.
Il riferimento compare in diversi versetti.
Corano 4:24
Il versetto proibisce determinate categorie di donne, comprese quelle sposate, introducendo però l’eccezione per “quelle che le vostre destre possiedono”.
La tradizione esegetica collega il passo anche alla questione delle donne catturate durante le campagne militari.
Un riferimento fondamentale è il Sahih Muslim, nel quale Abu Sa’id al-Khudri racconta di donne catturate ad Awtas che avevano mariti politeisti. I combattenti musulmani esitavano ad avere rapporti con loro proprio perché erano sposate; il racconto collega quindi la rivelazione di Corano 4:24 alla soluzione di quella difficoltà.
È un documento particolarmente importante perché mostra che la questione non è una costruzione polemica moderna: il problema delle prigioniere sposate e della loro disponibilità sessuale era discusso dalle stesse fonti islamiche.
Corano 23:5-6 e 70:29-30
Altri due passaggi descrivono positivamente coloro che custodiscono la propria sessualità, facendo eccezione per due categorie:
le mogli e “quelle che le loro destre possiedono”.
La distinzione è significativa.
Il rapporto con una schiava non richiedeva infatti necessariamente la trasformazione della donna in moglie. Nel sistema giuridico classico esisteva la figura del concubinato derivante dalla proprietà della schiava.
Il problema che oggi chiamiamo consenso
Qui bisogna evitare un errore metodologico.
Dire semplicemente che il diritto islamico classico prevedeva lo “stupro” come categoria giuridica sarebbe impreciso: il fiqh utilizzava categorie completamente diverse dalle nostre.
Ma proprio questa differenza rende il problema più evidente.
Nel paradigma moderno, la domanda fondamentale è:
la donna poteva liberamente dire di no?
Una prigioniera ridotta in schiavitù non disponeva della libertà personale che oggi consideriamo indispensabile perché il consenso sessuale possa essere autenticamente libero.
Il diritto classico regolamentava quindi la sessualità servile attraverso il concetto di proprietà e attraverso una serie di limiti giuridici, non attraverso l’idea contemporanea secondo cui ogni singolo rapporto necessita del libero consenso della persona coinvolta.
È questo il punto che nessuna disputa terminologica può eliminare.
L’istibra’: l’attesa prima del rapporto
Le fonti prevedevano inoltre l’istibra’, cioè un periodo destinato principalmente ad accertare che la schiava non fosse incinta.
Un hadith attribuito a Ruwayfi’ ibn Thabit proibisce di avere rapporti con una prigioniera incinta finché non abbia partorito e con una non incinta finché non abbia avuto un ciclo mestruale.
La logica della prescrizione riguarda soprattutto la determinazione della gravidanza e della discendenza.
Ed è significativo osservare ciò che questa regola non stabilisce: non trasforma la schiava in una donna libera e non introduce il moderno principio del consenso sessuale individuale.
Khaybar e Safiyya bint Huyayy
Uno degli episodi più discussi riguarda Safiyya bint Huyayy.
Safiyya apparteneva alla comunità ebraica e fu catturata dopo Khaybar. Le fonti riportano che suo marito Kinana ibn al-Rabi’ morì nel contesto della conquista e che Safiyya entrò inizialmente nel bottino di guerra.
Il Sahih al-Bukhari racconta che fu inizialmente assegnata a Dihya al-Kalbi; successivamente Maometto la prese per sé.
Ma qui è necessaria una precisazione essenziale.
Secondo la versione canonica riportata da Bukhari, Maometto affrancò Safiyya e fece della sua liberazione la sua dote matrimoniale.
Presentarla semplicemente come una concubina di Maometto sarebbe dunque una semplificazione che indebolirebbe qualsiasi critica seria.
Rimane però il contesto storico, che non può essere cancellato: Safiyya era una donna appartenente alla parte sconfitta, catturata durante una campagna militare e successivamente incorporata nella famiglia del vincitore.
Il dibattito moderno riguarda inevitabilmente l’enorme asimmetria di potere presente in una situazione del genere.
Rayhana e Maria la Copta
Ancora più complessa è la tradizione relativa a Rayhana bint Zayd.
Le fonti biografiche non concordano completamente sul suo status: alcune tradizioni la descrivono come concubina, altre sostengono che venne affrancata e sposata.
Anche Maria al-Qibtiyya — Maria la Copta — viene generalmente descritta dalla tradizione come concubina di Maometto e madre di suo figlio Ibrahim, sebbene anche qui esistano discussioni sulle categorie precise utilizzate dalle diverse fonti.
Queste divergenze devono essere riportate perché una critica storica credibile non ha bisogno di nasconderle.
Il dato più importante rimane infatti indipendente dal destino individuale delle singole donne: il concubinato servile era un’istituzione riconosciuta dal sistema islamico classico.
Maometto come “modello eccellente”
La questione assume una dimensione teologica particolare attraverso Corano 33:21:
“Nel Messaggero di Allah avete un bell’esempio…”
Da questo e da altri principi deriva il ruolo della Sunna come fonte normativa.
Non significa che ogni singola azione compiuta da Maometto venga automaticamente trasformata in un obbligo eterno. La giurisprudenza islamica distingue infatti tra obbligatorio, raccomandato, permesso, specifico del Profeta e altre categorie.
Sarebbe quindi scorretto sostenere che Corano 33:21 significhi semplicemente: “ogni musulmano deve ripetere tutto ciò che fece Maometto”.
Ma resta una questione difficile per l’apologetica contemporanea.
Se una pratica viene riconosciuta dalle fonti rivelate, praticata o ammessa nel periodo profetico e successivamente codificata dai giuristi, con quale criterio può essere dichiarata oggi moralmente inaccettabile?
La risposta di molti musulmani moderni consiste nel sostenere che la schiavitù appartenga ormai definitivamente al passato e che gli obiettivi generali della legge islamica, insieme alle trasformazioni storiche e agli accordi internazionali, ne impediscano qualsiasi restaurazione.
È una posizione oggi largamente diffusa.
Ma non cancella ciò che le fonti classiche hanno stabilito.
Il punto decisivo: proprietà contro autodeterminazione
È qui che il confronto tra morale antica e morale contemporanea diventa inevitabile.
Nel sistema schiavistico antico una persona poteva essere proprietà di un’altra persona.
Nel moderno sistema dei diritti umani questo principio è radicalmente respinto.
La Dichiarazione universale dei diritti umani stabilisce all’articolo 4:
“Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù.”
Lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale include inoltre, in determinate circostanze, stupro, schiavitù sessuale e altre forme di violenza sessuale tra i crimini contro l’umanità e i crimini di guerra.
La distanza tra i due paradigmi non potrebbe essere maggiore.
Per il diritto contemporaneo una persona non può diventare sessualmente disponibile perché qualcuno ne ha acquisito la proprietà.
La proprietà di esseri umani è essa stessa illegittima.
ISIS ha mostrato perché questa discussione non è soltanto archeologia
Il problema è diventato drammaticamente concreto quando lo Stato Islamico ha tentato di recuperare le categorie della schiavitù e del concubinato per giustificare la riduzione in schiavitù sessuale di donne yazide.
Quell’interpretazione è stata duramente respinta da numerosissime autorità musulmane.
Ed è importante dirlo.
Ma ISIS cercò precisamente di costruire la propria propaganda ricorrendo al vocabolario di sabaya, milk al-yamin e concubinato presente nelle fonti premoderne.
Questo episodio dimostra perché una riflessione critica sulla tradizione è indispensabile.
Non basta affermare che “quello non è Islam”.
Bisogna anche spiegare perché istituzioni ammesse per secoli dalla giurisprudenza islamica non possano più essere considerate moralmente praticabili.
Non è un’accusa contro i musulmani
La distinzione è fondamentale.
Milioni di musulmani contemporanei considerano la schiavitù un abominio e non intendono restaurare alcun sistema di concubinato.
Attribuire loro automaticamente le norme di società vissute oltre mille anni fa sarebbe tanto assurdo quanto attribuire ai cristiani contemporanei ogni istituzione sociale esistente nell’antichità biblica.
Ma questa considerazione non può trasformarsi nel divieto di sottoporre le fonti islamiche alla stessa critica storica e morale applicata a qualsiasi altra tradizione religiosa.
Criticare un testo non significa odiare chi oggi crede in quella religione.
La domanda che l’apologetica non può evitare
Il vero problema non consiste nello stabilire se il VII secolo fosse conforme ai valori del XXI.
Ovviamente non lo era.
La domanda più difficile nasce quando a un personaggio storico viene attribuita una perfezione morale destinata a trascendere il proprio tempo.
Se un comportamento viene spiegato dicendo:
“Era normale nel VII secolo”,
si sta implicitamente riconoscendo che quel comportamento apparteneva alle norme morali del VII secolo.
Ma se contemporaneamente si sostiene che chi lo compì rappresenta il modello morale universale per ogni epoca, nasce una tensione che merita una risposta teologica seria.
È precisamente questa tensione che il tema delle prigioniere di guerra porta alla luce.
CONCLUSIONE
Le fonti islamiche classiche testimoniano l’esistenza di un sistema nel quale la schiavitù e il concubinato erano istituzioni giuridicamente riconosciute.
Il Corano contiene riferimenti a “quelle che le vostre destre possiedono”. Gli hadith discutono esplicitamente delle prigioniere catturate in guerra. Il fiqh sviluppò successivamente un complesso diritto della schiavitù e del concubinato.
Negarlo sarebbe storicamente insostenibile.
Allo stesso tempo, trasformare automaticamente ogni episodio tramandato dalle fonti in una ricostruzione certa delle intenzioni e della psicologia delle persone coinvolte sarebbe altrettanto scorretto.
La critica più forte non ha bisogno di esagerazioni.
È sufficiente porre una domanda elementare:
può esistere autentica libertà sessuale quando una persona è proprietà di un’altra?
Per il moderno diritto dei diritti umani, la risposta è no.
Ed è precisamente per questo che schiavitù e schiavitù sessuale sono oggi considerate violazioni gravissime della dignità umana.
Il confronto con le fonti islamiche classiche dovrebbe quindi essere condotto apertamente: non demonizzando i musulmani contemporanei, ma nemmeno cancellando, edulcorando o ribattezzando un sistema storico nel quale la libertà della donna prigioniera era subordinata al potere del padrone.
FONTI E APPROFONDIMENTI
- Corano: 4:24; 23:5-6; 33:21; 70:29-30.
- Sahih Muslim, Kitab al-Rada’, tradizioni relative alle prigioniere di Awtas e all’interpretazione di Corano 4:24.
- Sahih al-Bukhari, tradizioni sulla conquista di Khaybar e su Safiyya bint Huyayy.
- Sunan Abi Dawud, tradizioni sull’istibra’ delle prigioniere.
- Ibn Sa’d, Kitab al-Tabaqat al-Kabir, tradizioni biografiche relative alle donne della casa di Maometto.
- Kecia Ali, Marriage and Slavery in Early Islam, Harvard University Press.
- Jonathan A.C. Brown, Slavery and Islam, Oneworld Academic.
- Dichiarazione universale dei diritti umani, art. 4.
- Statuto di Roma della Corte penale internazionale, artt. 7 e 8.

